Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O.P.C.M. 01/08/2005 n. 3452

Art. 2.

1. L'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi a gestione diretta nell'area del sud-est asiatico, nonchè il pieno rispetto dei termini di pagamento contrattualmente stabiliti, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario. Su tale conto possono essere fatte affluire le risorse destinate allo scopo e depositate sul conto corrente bancario aperto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394, nonchè quelle messe a disposizione dal Dipartimento per le medesime finalità. Un primo trasferimento di risorse è disposto al momento della stipula di ciascun contratto in misura pari al 40% dell'importo contrattuale. Le somme utilizzate sono di volta in volta reintegrate con successivi trasferimenti. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto bancario è effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione, previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal Capo del Dipartimento con proprio provvedimento».

2. Al conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, e successive modificazioni, possono affluire, altresì, le risorse relative alla quota parte di finanziamento posta a carico del Dipartimento della protezione civile per gli interventi a gestione diretta.

3. Gli interessi maturati sulle giacenze relative alle risorse affluite sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, nonchè quelli maturati sulle giacenze relative alle risorse affluite sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, sono utilizzati, al netto dei costi di gestione, per le medesime finalità che caratterizzano rispettivamente gli ambiti di operatività dei due predetti conti correnti.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle risorse del conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, ed alimentato dai fondi del Dipartimento stesso, a corrispondere ai volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile in favore delle popolazioni dei territori dello Sri Lanka colpiti dallo tsunami del 26 dicembre 2004, anticipazioni, nei limiti delle prestazioni effettuate, rispetto sia al compenso mensile, sia all'indennità estero, sia all'indennità giorna( liera per il vitto e l'alloggio nei termini previsti nel bando straordinario di selezione pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 7 del 25 gennaio 2005 e n. 9 del 1° febbraio 2005 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Le predette anticipazioni saranno oggetto di rimborso da parte dei volontari beneficiari attraverso versamenti sul conto corrente bancario di cui al presente comma.

5. A decorrere dalla data della presente ordinanza, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, trovano applicazione limitatamente a non più di venticinque unità di personale direttamente impegnato nelle attività connesse alle situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico, individuate con appositi provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale, il personale in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, continua a prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per la durata degli stati di emergenza citati in premessa.

Art. 3.

1. Il presidente della provincia di Rieti è nominato Commissario delegato per provvedere, in regime ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative già programmate per il superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

2. Il predetto commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale, da istituire con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367. Nella predetta contabilità speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato Presidente della regione Lazio ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.

Art. 4.

1. Per far fronte agli ulteriori e più gravosi impegni connessi all'attività del commissario delegato e conseguenti all'apertura di nuovi cantieri di lavori, il commissario delegato - gen. Jucci è autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, di ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel limite di venti unità, in possesso di qualificata esperienza professionale nelle materie di interesse dell'ordinanza di protezione civile n. 3270 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con istituti universitari ed altri enti di ricerca.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed in deroga all'art. 1, comma 11, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, il commissario delegato - gen.le Jucci è autorizzato ad avvalersi di ulteriori tre unità di consulenti in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3270/2003, e successive modifiche ed integrazioni, di elevata e comprovata professionalità ed in possesso di specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della predetta ordinanza, per un importo comunque non superiore ciascuno ad Euro 20.000,00 l'anno.

3. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle attività da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale di cui al presente

articolo, il commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di un avvocato dello Stato e di un ulteriore magistrato amministrativo, da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo stesso commissario designati, cui corrispondere una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento.

4. Al fine di consentire il più tempestivo espletamento delle procedure di affidamento dei lavori necessari al superamento dell'emergenza socioeconomico- ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, il commissario delegato è autorizzato a dar corso alla pubblicazione dei relativi bandi di gara anche in attesa dell'integrale disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie, fermo restando che la conseguente attività contrattuale potrà formalizzarsi solo al conseguimento della predetta integrale disponibilità.

Art. 5.

1. In relazione alle attività di vigilanza e controllo dei siti di bonifica da porre in essere nel territorio della regione Campania e negli altri siti di interesse nazionale da parte del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, le risorse finanziarie assegnate al medesimo comando ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3449 del 15 luglio 2005, possono essere utilizzate anche per la corresponsione delle indennità spettanti al personale impiegato nelle predette attività di controllo.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004 e successivamente con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogato di ulteriori due mesi.

Art. 7.

1. Le società di gestione dei sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani presenti nell'area di Sharm El Sheik. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel territorio interessato, appositi messaggi, il cui testo è concordato con il Ministero degli affari esteri.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare le occorrenti forme di assistenza connessa al coinvolgimento di cittadini italiani in relazione alla situazione d'emergenza che ha interessato la cittadina egiziana di Sharm El Sheik.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare in termini di imperiosa urgenza la realizzazione delle opere necessarie per fronteggiare il contesto emergenziale di cui dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, ed in relazione alla progettazione in atti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, lettera a), della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, l'impresa aggiudicataria dei lavori provvede al compimento degli occorrenti interventi realizzativi sulla base del progetto approvato dal commissario delegato prefetto di Chieti, ovvero di eventuali varianti dal medesimo approvate.

Art. 9.

1. Le risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato - Presidente della regione Campania per l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, sono vincolate, per la durata dell'emergenza, al perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005 Il Presidente: Berlusconi

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional